Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili e testimoni di illeciti, con azioni a carattere formativo ed educativo ispirate al principio delle pari opportunità rivolte anche agli infraventunenni.
2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione e la molestia reiterate, da parte di uno o più minori, con uno squilibrio di potere, a danno di una o più vittime minorenni percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, il genere, l'origine etnica, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o politico, la lingua, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.
2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto reiterato di minore rientrante fra quelli indicati al comma 2 e commesso attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici e internet.