Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, è minore di anni quattordici, la famiglia o i tutori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di rieducazione negli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.