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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.63. in Assemblea riferita al C. 3139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2016  [ apri ]
2.63.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.