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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.100. in Assemblea riferita al C. 3139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2016  [ apri ]
2.100.
approvato

  Al comma 1, sostituire le parole da: ultraquattordicenne fino a: comma 2-bis della presente legge con le seguenti: nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale, abbia subìto un atto di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform Resource Locator).

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le Commissioni