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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.53. in Assemblea riferita al C. 3139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2016  [ apri ]
2.53.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia subìto taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento dei dati, al gestore dello spazio web internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per segnalare episodi di bullismo con indicazione dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento, gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.