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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
2.22.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

2.22.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.