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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
1.14.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini della presente legge, per bullismo si intendono fatti, atti e comportamenti agiti da minorenni nei confronti di altri minorenni che, anche se non costituiscono reato, offendono la dignità di questi ultimi vessandoli e ponendoli in una situazione di marginalizzazione, dileggio e ridicolizzazione sociale. Per cyberbullismo si intendono gli stessi atti e comportamenti agiti con strumenti telematici o informatici.