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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.6.0100.2.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
0.6.0100.2.

  All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, inoltre, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti previsti all'articolo 2, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su Médiation en matière pénale e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  3. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.
  4. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro finzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.
  5. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  6. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fiori degli uffici giudiziari.
  7. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore.;
   alla rubrica, sostituire le parole: recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante con le seguenti: e introduzione di programmi di giustizia riparativa.

em. 6.0100.