Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Ai soggetti utilizzati in convenzione, in applicazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogati ininterrottamente dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali, si applica il comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente all'estensione dei benefici e degli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.