Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il triennio 2014-2016, ai fini della rivalutazione automatica prevista dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituisce base di calcolo l'importo pensionistico incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dal comma 1 del presente articolo.