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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi da pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
   c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
   g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro. 49 per cento;
   h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

  2. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.