Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 2 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.