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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in Assemblea riferita al C. 3134-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/06/2015  [ apri ]
2.1.
inammissibile

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.520 milioni.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.520 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di moralizzazione dei lodi arbitrali e rispetto del tetto dei compensi massimi per i collegi arbitrali).

  1. Nei casi in cui i lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi sono liquidati:
   a) nella misura del 100 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;
   b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;
   c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  2. La liquidazione non ha luogo per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.
  3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti i lodi arbitrali ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti e a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.
  4. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non possono essere liquidati in misura superiore a quelli stabiliti dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.