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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
6.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte all'apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività svolta dalle medesime non subisca trasformazioni e le dette amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al primo periodo e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive a esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione.
  3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.