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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.4. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
4.4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2015 nei limite di 50 milioni di euro in ragione annua. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti a partire dall'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati a partire dall'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni».