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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le aziende che impiegano meno di quindici dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa non superiore ad 1 miliardo di euro, al cui onore si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
   1) 860 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 860 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».