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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
2.2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.480 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.
   b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nei casi in cui i lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, non definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, nonché a seguito di, o contenenti, clausole compromissorie, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi vengono liquidati:
   a) nella misura del 50 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;
   b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;
   c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
   d) nella misera del 0,0001 per cento per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.

  2. La norma di cui al comma 1 si applica anche a tutti i lodi arbitrali ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti, a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.
  3. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1 e 2 non possono essere liquidati in misura superiore a quella stabilita dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo di finanziare l'attuazione dell'articolo 2. La violazione o la mancata applicazione delle norme recate dal presente articolo costituisce, ove non configuri anche altro reato, responsabilità per danno erariale.