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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari anche cessati dal mandato.
  2. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2015 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinati a politiche di sostegno della previdenza in favore delle nuove generazioni.
  3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.