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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo e il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
   b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
   c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e fino ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
   d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».

  2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1o agosto 2015.
  3. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi dovranno tenere conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.