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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.32.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis.