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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 90 per cento;
   b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;
   c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 70 per cento;
   d) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e)
nella misura del 60 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sette volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

   e) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    e-ter) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    e-quater) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.