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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.22.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento.».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
   b) sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.