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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.19. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.19.

  Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.