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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.16.

  Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a otto volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
   a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 100 per cento;
   b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 100 per cento.

  25-ter. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 25-bis, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  25-quater. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 25-ter sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 25-ter, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 25-ter.».