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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.12. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.