stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3134

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2015  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per il triennio 2015-2017, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti corrisposti da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli corrisposti dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto mensile di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.