Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Gli aventi diritto che non intendessero usufruire di quanto disposto dall'articolo 1 possono comunicare la propria rinuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine del 15 luglio 2015, mediante autocertificazione.
2. Le risorse derivanti dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.