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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.8. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3123

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2015  [ apri ]
8.8.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
  m-bis) con riferimento alla disciplina del livello obiettivo di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che il meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.

8.8.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:
  e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

ident. 8.5.8.6.8.7.