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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3123

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2015  [ apri ]
8.2.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
  «i-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi ex-ante di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE prevedere che gli Stati membri non provvedano a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo non siano opponibili a norma del diritto nazionale».

8.2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tenendo conto dei principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal Financial Stability Board;
   b) dopo la lettera h) inserire la seguente: h-bis) disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari;
   c) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole ai fini con le seguenti: ai soli fini.
   d) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: 7-bis) estendere il reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile («Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza») all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione;
   e) alla lettera o), sostituire le parole coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il con le seguenti: apportare al, e sostituire le parole anche apportando ai suddetti testi unici con la seguente parola: tutte;
   f) sostituire la lettera p) con la seguente: p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti;
   g) alla lettera q), sostituire le parole: coordinare, ove necessario, le con le seguenti: apportare le conseguenti modificazioni alle;
   h) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
    q-bis)
individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;
    q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.