Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento».
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e tenendo conto dei principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal Financial Stability Board;
b) dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari;
c) alla lettera l), numero 5) sopprimere le parole: «anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità»;
d) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole: «ai fini» con le seguenti: «ai soli fini»;
e) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: «7-bis) estendere il reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione»;
f) alla lettera m), sopprimere il numero 4);
g) alla lettera o), sostituire le parole: «coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il» con le seguenti: «apportare al», e sostituire le parole: «anche apportando ai suddetti testi unici» con la seguente: «tutte»;
h) sostituire la lettera p) con la seguente: «p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti»;
i) alla lettera q), sostituire le parole: «coordinare, ove necessario, le» con le seguenti: «apportare le conseguenti modificazioni alle»;
l) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
q-bis) individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;
q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.