Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
r) in relazione al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 102 e delle previsioni di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/US, prevedere che l'autorità competente all'attuazione delle relative disposizioni presenti al Parlamento e alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:
e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.