Al comma 2, lettera d) capoverso 1) dopo il primo periodo introdurre il seguente: La revisione del sistema di gestione e di sviluppo del SIAN deve altresì prevedere il principio di accesso e fruibilità dei dati al fine di consentire, su richiesta degli allevatori, a soggetti terzi di poter accedere ai dati custoditi dal sistema e di poter esportare tali dati mediante l'utilizzo dei più comuni standard di interscambio informatici e telematici in uso.