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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.028. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
8.028.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Oneri per accertamenti e controlli).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tariffe da applicare ai richiedenti per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità competente per lo svolgimento di attività di rilievo, accertamento, controlli e sopralluogo straordinarie rispetto alle normali attività istruttorie istituzionalmente attribuite all'Autorità, necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni o delle valutazioni ambientali. Non possono, in ogni caso, essere attribuiti ai soggetti di cui al comma 1 oneri economici o prestazioni per lo svolgimento di attività ordinarie di monitoraggio e controllo, svolte ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni o delle valutazioni ambientali previste dal presente decreto o da leggi speciali.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati gli articoli 33 e 124, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, nonché tutte le norme precedenti incompatibili con quanto disciplinato».