Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Tariffa per i rifiuti).
Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
Art. 8-bis. – Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – All'articolo, 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».