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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.010. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
30.010.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.