Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
Capo III-bis.
Art. 29-bis.
(Distribuzione presìdi sanitari apicoltura).
1. L'acquisto collettivo e la distribuzione agli apicoltori di presìdi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, assegnati in quantità commisurate al numero di alveari condotti, a ciascun utilizzatore finale che aderisce a un piano territoriale di controllo delle malattie dell'alveare, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.