Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
Art. 29-bis.
(Aethina tumida).
1. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.