Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Determinazione del deflusso minimo vitale acquacoltura).
1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.