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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.0501. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
25.0501.

  Dopo il capo III inserire il seguente:

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 25-bis

  All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi.».

Il Relatore