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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97).

  L'articolo 16 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16 – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.».