Al comma 1, lettera c) dopo le parole: in vendita aggiungere le seguenti:, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) le Organizzazioni di produttori (OP) sono strutture imprenditoriali formate esclusivamente da aziende agricole, singole ed associate, e possono aggregarsi in Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
b) le OP e le AOP possono assumere diverse forme giuridiche, società di capitali, società cooperative e società consortili, ed hanno sempre come scopo prioritario la commercializzazione del prodotto dei soci (acquisendone il possesso);
c) i soci sono obbligati a conferire il prodotto (oggetto dell'attività dell'organizzazione) ad una unica OP, ad eccezione di una quota destinata eventualmente all'autoconsumo o alla vendita diretta a consumatori finali;
d) le OP e le AOP possono chiedere il riconoscimento da parte delle Regioni ed essere iscritte nell'Albo nazionale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le province autonome. Nei criteri di riconoscimento deve essere prevista la valutazione della strategia commerciale.