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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.64. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
1.64.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

ident. 1.19.1.80.1.58.1.51.