Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri Enti pubblici).
All'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.