Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis
(Fungo cardoncello e prodotti derivati).
1. Con la dizione «Fungo Cardocello» o «Cardoncello» si intende il fungo (spontaneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie Pleurotus Eryngii.