stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.0500. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
25.0500.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).

  1. Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
  2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
  3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

Il Relatore