stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
1.9.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dal 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, e successive modificazioni, vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i destinatari degli incentivi corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.