Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
al secondo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.».