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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.501. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
1.501.

  1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
  «17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

  2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
  «b-bis) lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.».

  3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Il Relatore