Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis
(Ripristino agevolazione territori montani).
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».