Al comma 1 lettera a) capoverso Art. 11, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al di fuori delle ipotesi specificate alle lettere a) e b) del presente comma, chiunque viola le norme che disciplinano l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Con specifico riferimento all'esercizio della pesca subacquea sportiva e amatoriale:
a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso;
b) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro chiunque, nell'esercizio della pesca subacquea, violi le disposizioni degli articoli 129 lettera a) e 130 decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, ovvero le disposizioni legalmente emanate dall'autorità marittima in materia di segnalazione del pescatore subacqueo o di distanze minime dalla costa per l'esercizio della pesca subacquea.